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Fabbriche del Prodotto e Ruoli dei Professionisti Finanziari, le novità del D.Lgs. 169 /2012

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 Di Alessandro Imbimbo

Il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre – detto anche Secondo Correttivo al D.Lgs. 141/2010 – introduce ulteriori modifiche al D.Lgs del 31 agosto 2010, n. 141 relativamente alla disciplina degli operatori finanziari,  agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e apporta modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in tema di antiriciclaggio.
 
Da una prima lettura emergela volontà del legislatore di distinguere fortemente i ruoli, e quindi le attività, degli operatori che intervengono nelle attività di credito.La normativa interviene, infatti, sulla definizione dei processi nel settore creditizio,e distingue con chiarezza le tre fasi di vita del contratto di credito inteso come “prodotto”:la sua creazione, la sua intermediazione e il suo utilizzo.
 
Fabbriche del prodotto. Il D.Lgs oggetto di analisi conferma la possibilità di“Fabbricare Prodotti”,alle Banche, agli intermediari finanziari ex 106 e 107 Tub (Testo unico bancario), alle società dimicrocredito, ai confidi, agli istituti di moneta elettronica e alle Poste Italiane,in qualità disoggettiautorizzati a erogareil credito.
 
Ruolo del professionista finanziario.Molto interessante è il ruolo che il legislatore ha riservato e riconosciuto al professionista che intermedia tra la “fabbrica del prodotto” e il suo utilizzatore finale, cioè il cliente. Sono state istituite e distinte due tipologie di professionisti dell’intermediazione, che si differenziano principalmente per la natura del rapporto che intrattengono con la “fabbricadel prodotto”, ossia la mandante. Il primo di questi è l’Agente in attività finanziaria che opera in modalitàdirettamente dipendente dalla “fabbrica del prodotto”; mentre il Mediatore Creditizio, anche tramite i suoi collaboratori, svolge le attività in maniera neutrale, indipendentee senza conflitti di interesse. 
 
Il testo legislativo definisce anche le compatibilità di queste figure professionali – introdotte e regolamentate dal Correttivo – con quelle già esistenti. Scendendo nel dettaglio, l’Agente in attività finanziaria, l’Agente assicurativo e il Promotore Finanziario vengono correttamente assimilatiin quanto presentano il vincolo del mandato come elemento comune;mentreil disinteressela mancanza di subordinazione conun’unica“Fabbrica del prodotto”, consente di rendere compatibili le figure del Mediatore creditizio,del Mediatore Assicurativo e del Consulente Finanziario. 
 
È importante sottolineare questo passaggio, perché dimostra la ferma volontà del legislatore di separare le attività di mediazione interessata rispetto alle attività di mediazione pura, disinteressata, ossia quella che punta alle qualità consulenziali verso la clientela.
Lo schema proposto dal legislatore – a parere di chi scrive, innovativo e tutelante del mercato –in quest’occasione propone  sostanzialmente quello che dovrebbe essere opportunamente introdotto anche in ambito finanziario.

Sarebbe auspicabile -equalche progetto è già presente e radicato-che si moltiplicassero gli intermediari finanziari non partecipati da gruppi bancari o, comunque, da altri “fabbricanti di prodotti”. Ciò determinerebbe la fine di logiche tipiche di “svuotamento di magazzino” che quotidianamente mortificano figure professionali molto qualificate come i promotori finanziari. Una scelta del legislatore in tal senso sarebbe auspicabile nell’interesse del Cliente, del Promotore Finanziario  e per la credibilità all’intero sistema finanziario del nostro paese.

 

  

24/10/2012 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione