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Crowdfunding, questo sconosciuto

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 Per ovviare alla costante ,mancanza del credito bancario una soluzione è quella di ricorrere al crowdfunding, ovvero al reperimento dei fondi sul mercato tra il pubblico indistinto, attraverso piattaforme web dedicate da destinare ad uno specifico progetto. Sul modello di quanto avviene con Kickstarter e Seedrs.  Nel corso del 2012 il crowdfunding ha totalizzato 2,7 miliardi di dollari, concentrati al 95% tra Europa e Nord America mentre nel 2013  le stime sono di 5,1 miliardi di dollari. Si tratta di un mercato è pronto a decollare e quindi, ancor più da tenere sotto stretto controllo.

La Consob, a luglio, ha emesso uno stretto regolamento sul tema che limita notevolmente il raggio di azione dallo strumento. Nonostante il rigido regolamento di Conson, quello del crowdfunding rimane un mercato dalle potenzialità enormi grazie allo   scenario di riferimento (o meglio la stretta bancaria), il numero potenzialmente elevato di imprenditori e di inventori e le possibilità di diversificazione del business offerte a banche e a sim oltre che a soggetti terzi sotto la regolamentazione di Consob

1-Nel regolamento Consob ci si riferisce all’equity based crowdfunding, ovvero tramite l’investimento on-line si acquista un  titolo di partecipazione in una società.  Un’azione che almeno inizialmente, sulla base della regolamentazione della start up non darà diritto a cedole, ma a diritti amministrativi e di gesitone.
 
2-Solo le startup innovative, secondo quanto previsto dal Decreto crescita bis  riconosciute tali dalla Camera di Commercio e iscritte al registro delle imprese, possono fare ricorso al crowdfunding. Ai sensi del "Decreto crescita bis" le start up non sono quotate sui mercati regolamentati;  sono costituite e svolgono attività di impresa da non più di 48 mesi; hanno la sede principale in Italia; sono di piccole dimensioni (totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro); non distribuiscono utili;  sono impegnata in via esclusiva, o comunque prevalente, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero opera in via esclusiva nei settori di riferimento della disciplina dell’impresa sociale (link art. 2, comma 1 d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155). Le start-up innovative devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:  investire in ricerca e sviluppo (almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore della produzione); avere fra i dipendenti più di un terzo di dottori di ricerca o laureati comunque impegnati nella ricerca ed essere titolari di diritti di sfruttamento (almeno uno) di invenzioni industriali, elettroniche, biotecnologiche o di nuove varietà vegetali ovvero di diritti relativi a un programma per elaboratore originario.      
 
3- Le startup innovative necessitano poi di un investitore istituzionale, una fondazione bancaria, una società finanziaria o un incubatore che sottoscriva almeno il 5% del capitale offerto. Ovvero di uno sponsor. Il senso dovrebbe essere quello di garantire ai sottoscrittori la presenza di almeno un investitore qualificato.
 
4- L’importo massimo ottenibile è fissato a 5 milioni di euro.
 
5-Le soglie d’investimento sono: 500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone fisiche, 5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone giuridiche.  

  

20/10/2013 | Categorie: Imprese e Pir Firma: Redazione