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Criptovalute, Vedana spiega gli adempimenti antiriciclaggio

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L’incontro sulle valute virtuali a cui ha partecipato anche Unione Fiduciaria

Il 26 febbraio si è tenuto a Milano la conferenza “Il futuro delle criptovalute“, a cui ha partecipato Fabrizio Vedana di Unione Fiduciaria parlando degli adempimenti antiriciclaggio a carico di banche, exchanger e professionisti. Temi che stanno acquisendo sempre maggiore importanza con la crescita costante del mercato legato alle monete digitali. A organizzare l’incontro è stata l’Associazione Blockchain Italia.

Le riflessioni di Vedana

Il DM Valute Virtuali attua quanto previsto dal DLGS 90/2017 che ha incluso i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale tra gli altri operatori non finanziari soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. E ciò, al fine di evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali.

Il DM si applica: ai cd. prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, ovverosia ad “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali
all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”; agli operatori commerciali che accettano valuta virtuale come corrispettivo di prestazioni aventi ad oggetto beni, servizi o altre utilità.

La valuta virtuale è definita, riprendendo la nozione introdotta dal DLGS 90/2017, come la “rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Attività di primo censimento. Il DM prevede che, fino al 1° luglio 2018 (data da confermarsi), chiunque è interessato a svolgere/svolge «sul territorio della Repubblica italiana l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze». L’obbligo di comunicazione al MEF dello svolgimento di attività inerente l’uso di valuta virtuale sussiste sia per quanto riguarda le attività già in essere che per quelle future. Il DM disciplina anche modalità e tempistiche della comunicazione al MEF.

Iscrizione nella Sezione Speciale del Registro OAM. Entro 60 giorni a decorrere dal 1° luglio 2018 (data da confermarsi), l’OAM è tenuto ad avviare «la gestione della sezione speciale del Registro». Dall’avvio dell’operatività della Sezione Speciale del Registro OAM, pertanto, ai fini della prestazione di servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale, nonché alla loro conversione in valute aventi corso legale, i prestatori dovranno registrarsi nella Sezione Speciale del Registro pubblico informatizzato istituito presso l’OAM. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti al rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Le conclusioni

Dunque, spunti importanti per capire a fondo il tema degli adempimenti antiriciclaggio, che diventa delicato e importante quando si parla di criptovalute. Specie considerando che Bankitalia le considera delle bolle speculative ed evidenzia il rischio di perdite rilevanti per gli investitori. E la sua diffusione in larga scala, potrebbe inficiare la stabilità del sistema finanziario. Pertanto, l’istituto scoraggia gli intermediari finanziari dall’acquistare, vendere e detenere criptoattività.

07/03/2019 | Categorie: Economia e Dintorni , Investimenti Firma: Luca Losito