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Convivenza, l’esperto Frigieri: “Ai clienti suggerire la registrazione”

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Le  parole dell’esperto di tutela del patrimonio su una tematica che riguarda sempre più persone in Italia

Con il contesto familiare in continua evoluzione, può capitare di trovarsi di fronte a clienti che richiedono consulenza sui regimi patrimoniali previsti per la convivenza. Ne ha parlato l’esperto di tutela del patrimonio Francesco Frigieri, il quale con noi terrà il 23 novembre a Milano anche un corso sull’argomento, a cui ci si può iscrivere cliccando qui, nel contributo pubblicato da WeWealth.

Come possono muoversi i consulenti in questo ambito?

“Da parte del consulente sarà importante far capire ai propri clienti che la convivenza registrata può consentire di redigere un contratto di convivenza con facoltà di scegliere, o meno, il regime della sola comunione dei beni, restando ogni altro accordo di natura patrimoniale valido soltanto se meritevole di tutela, con effetti meramente interni (ossia tra conviventi), perché non opponibile ai terzi. Poi sarà necessario che il regime della comunione dei beni, analogamente a come avviene espresso nel certificato di matrimonio, venga menzionato anche nel certificato di convivenza di fatto, perché se da un lato appare pacifico che da questo documento risulti la registrazione della convivenza e l’eventuale sottoscrizione di un contratto di convivenza, dall’altro non lo è ancora la menzione del regime patrimoniale scelto dai conviventi, il che renderebbe incerta, per esempio, agli eventuali creditori o contraenti di uno dei conviventi, la comproprietà dell’altro per i beni acquistati successivamente alla conclusione del contratto di convivenza”.

Ancora oggi, dunque, restano delle differenze rispetto a chi si sposa?

“Sul regime patrimoniale fra conviventi, si è persa sicuramente un’occasione di tutela verso l’auspicata equiparazione allo status di coniuge, in quanto la legge (n.76/2016) sembra accordare un unico regime, quello della comunione dei beni, come sola convenzione adottabile, escludendo, almeno nelle prime interpretazioni, la scelta di un regime diverso, come quello della separazione dei beni. Questo vale comunque solo per le convivenze registrate che abbiano anche sottoscritto un contratto di convivenza: solo in questo caso, infatti, si può scegliere il regime della comunione dei beni (non invece quello della separazione come avviene invece nel vincolo matrimoniale, dove se non si opta per la separazione dei beni, vige il regime legale della comunione). Diversamente, in caso di convivenza registrata, se non viene scelto il regime della comunione dei beni, si applicheranno le normali regole di diritto comune oppure eventualmente la comunione ordinaria attraverso l’intestazione del bene a più persone. Un esempio: se il convivente acquista personalmente un bene, nel caso in cui abbia scelto il regime della comunione il bene è da considerarsi in comproprietà per legge (come nel matrimonio), altrimenti il bene è da considerarsi solo suo (proprietà esclusiva)”.

31/10/2018 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Luca Losito