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Consulente Finanziario? Meglio definirlo “Consulente Indipendente”

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Cominciano a prendere sempre più forma le caratteristiche richieste per poter diventare un Consulente Finanziario. Il decreto 206 del 24/12/2008 “Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita’, onorabilita’, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari” (Scarica qui) è proprio orientato a delineare queste caratteristiche.

Questo primo articolo di approfondimento vuole andare ad analizzare meglio quella che, molto probabilmente, risulta essere la caratteristica maggiormente caratterizzante di questa figura: l’indipendenza. Di questo aspetto si occupa l’articolo 5 del succitato decreto che nel merito cita: “Non possono essere iscritti all’Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.”

Alla condizione, scontata, che il consulente finanziario abbia l’obbligo di non “percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio” spicca in questo decreto il fatto che tale incompatibilità sia dovuta anche per “rapporti … di altra natura , compresa quella familiare” questo comporta il fatto che l’indipendenza debba essere realmente tale e non si possa operare per il tramite di una sorta di “interposta persona fidata”.

È pur vero che le famose “voci di corridoio” precedenti tale decreto vedevano “raccontare” come per il requisito di indipendenza fosse richiesto che “nessuna persona entro il quarto grado di parentela” potesse avere rapporti con emittenti o altri intermediari, mentre ora, l’indicazione “familiare” potrebbe far pensare  che tale requisito sia richiesto limitatamente alle persone rientranti nello stato di famiglia (saremo sicuramente attenti a maggiori delucidazioni su questo aspetto delle quali vi informeremo tempestivamente).

Infine occorre sottolineare come l’assenza di questo requisito di indipendenza non precluda a priori lo svolgimento dell’attività di consulenza in quanto il comma 2 dell’art 5 cita “Gli iscritti all’Albo informano l’Organismo, nei limiti e secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L’Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo”. Tale comma di fatto rimanda all’organismo indicare quali siano gli orientamenti da intraprendere per rendere l’attività di consulenza realmente non condizionata da ulteriori aspetti economi e, quindi, di fatto davvero indipendente.

10/01/2009 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Jonathan Figoli