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Chi è fallito può diventare promotore finanziario ?
La questione del fallito è da ricondurre alle situazioni impeditive indicate dal decreto ministeriale 472/98, articolo 2.
Non possono essere iscritti all’albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate. Tale articolo inoltre si applica anche a coloro che :
hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
nell’esercizio della professione di agente di cambio non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato
Il divieto all’iscrizione all’Albo ha durata di tre anni dall’adozione di tali provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi amministrativi dell’impresa.