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Banche : aiuto ai più poveri

L’ABI  e il Ministero per l’Economia e le Finanze hanno concluso accordo che   prevede  la sospensione al pagamento della rata del mutuo per 12 mesi per le famiglie più duramente colpite dalla crisi. Chi può chiedere la sospensione ? vediamolo nei dettagli.
Si tratta del “sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente” che abbia usufruito dalla data di oggi e fino alla fine del 2011 di “interventi per il sostegno al reddito per la sospensione del lavoro ovvero abbia subito la perdita della prima occupazione da lavoro dipendente”.
Tra i possibili  beneficiari, oltre a chi rimane senza lavoro, sono inclusi anche i collaboratori coordinati e continuativi.

Mentre per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali è previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria.
Lo stop del pagamento della rata, senza oneri finanziari per il cliente dura  almeno un anno.
Inoltre le banche  si impegnano a “prevedere – nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro, ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108 – la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione”.

20/04/2009 | Categorie: Il caso della settimana Firma: Redazione