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Azione (nozione, diritti dell’azionista, categorie di azioni)

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Artt.2346 e ss. Codice civile
Si intende  l’unità minima in cui si suddivide il capitale sociale di una società. I titoli azionari sono quote o porzioni  rappresentative la partecipazione al capitale sociale di una società per azioni (S.P.A), di una Società in accomandita per azioni (Sapa), che conferiscono al suo possessore la qualifica di socio. La qualifica di socio implica che l’azionista partecipi direttamente al rischio di impresa. Conseguentemente, non c’è garanzia di restituzione del capitale investito nell’azienda e la redditività delle azioni è strettamente collegata all’andamento gestionale dell’impresa.

Contrariamente ai titoli obbligazionari, non prevedono il pagamento periodico di cedole fisse o il rimborso del capitale. Chi acquista un titolo azionario acquista la proprietà di una parte di una impresa e quindi alla partecipazione di una parte corrispondente degli utili da questa prodotti. Tali utili possono essere distribuiti agli azionisti sotto forma di dividendi, oppure possono essere reinvestiti nell’azienda e contribuire alla crescita di valore della stessa.
Le differenze tra titoli azionari e obbligazionari:

•    Il possesso di un’ azione attribuisce lo status di socio mentre il possesso di un titolo di debito attribuisce la qualifica di creditore.
•    Le azioni hanno una remunerazione eventuale (il dividendo)  legato ai risultati aziendali e alla decisione dell’assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. I titoli di debito hanno una remunerazione periodica (eccetto gli zero coupon) fissa o variabile.
•    Le azioni, a differenza dei titoli di debito, non hanno una scadenza prefissata; la vita di un’azione è indeterminata (salvo i caso di scioglimento della società)
•    Le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al valore nominale (art.2346 C.C.). Spesso i titoli di debito ( salvo le convertibili) sono collocati ad un prezzo inferiore al nominale.
•    Le azioni sono titoli nominativi (salvo le azioni di risparmio), i titoli di debito sono al portatore.
 

 Strumenti

Atto

istitut.

Dir.

patrim.

Dir.

amm.vi

Remunerazione

Rest. capitale

Azioni

conferimento

si

si

dividendi

no

Obbligazioni

finanziamento

si

no

interessi

si

 

I titoli azionari possono essere :
•    azioni nominative:  riportano l’indicazione del proprietario del titolo, il loro trasferimento avviene tramite girata autenticata da un notaio o da un altro soggetto autorizzato; inoltre lo statuto può, per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società, vietarne il trasferimento.
•    azioni al portatore:  non riportano l’indicazione del proprietario, il loro trasferimento avviene con la semplice consegna del titolo, a seguito del quale il possessore è legittimato all’esercizio dei diritti in qualità di socio. Il giratario che si dimostra quindi  possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l’obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci. Finché le azioni non sono interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

Mentre per le azioni dematerializzate il trasferimento non avviene con la consegna fisica  del titolo, ma attraverso scritture contabili nell’ambito di una gestione accentrata .
Secondo il codice civile, in linea di principio, tutte le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell’azionista. In pratica, tuttavia, il legislatore ha imposto la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Nella realtà, le azioni sono in generale nominative, fatta eccezione dei casi espressivamente imposti dalla legge, cioè per le azioni di risparmio e le azioni emesse da società di investimento a capitale variabile (sicav), che invece sono al portatore .

Diritti dell’azionista
I diritti degli azionisti sono stabiliti in parte dalla legge e in parte dallo statuto della società emittente (lo statuto è il documento contenente le regole relative al funzionamento della società, è parte integrante dell’atto costitutivo, ovvero del contratto o atto unilaterale mediante cui la società è costituita) ). Infatti la legge stabilisce le caratteristiche “tecniche” basilari  dei titoli azionari   e i contenuti essenziali dei rapporti che lega gli azionisti con la società, poi nel rispetto di tali leggi, l’atto costitutivo della società può accogliere ulteriori  indicazioni nelle stesse materie.
Il possesso di un titolo azionario attribuisce al titolare una serie di diritti
1.    economici;
2.    partecipazione;
3.    di informativa e di controllo.

Rientrano nella prima categoria:
•    Il diritto al dividendo nell’ipotesi di distribuzione degli utili (art. 2350 C.C.), la società può anche distribuire acconto sui dividendi (v.), purchè siano rispettate le condizioni stabilite per legge; il dividendo rappresenta, quindi, una remunerazione aleatoria e subordinata  da una parte dalla presenza di un utile societario e dall’altra dalla decisione da parte dell’assemblea di distribuirlo  tutto o parte. 
•    Il diritto al riparto del capitale in sede li liquidazione della società (art.2448 e seg. C.C);  con lo scioglimento della società  i beni del patrimonio della società vengono liquidati e  poi sono soddisfatti i creditori. Se rimane un residuo, questo viene distribuito fra tutti gli azionisti.
•    Il diritto di opzione e di assegnazione nelle operazioni di aumento di capitale a pagamento e gratuite (art.2441 C.C.); il diritto di opzione consiste nella possibilità di sottoscrivere azioni di nuova emissione in occasione delle operazioni di aumento del capitale a pagamento. Infatti le azioni di nuova emissione vengono offerte all’azionista in proporzione al numero delle  vecchie azioni, in modo da conservare la stessa percentuale di capitale all’interno della società.
•    Il diritto di recesso nei casi stabiliti dalla legge (art.2437 C.C.). Il diritto di recesso consiste nella possibilità per il socio di vedersi rimborsato anticipatamente il capitale conferito nella società.  Con la riforma del diritto societario la disciplina ha subito radicali modifiche con ampliamento delle possibilità di recesso sia dalla normativa di legge, sia dallo statuto, questo per  favorire le decisioni della maggioranza e proteggere le decisioni di chi non le approva.  La possibilità di recesso è contemplata quando  l’assemblea della società modifica i contenuti dell’atto costitutivo, per esempio cambiando l’oggetto o la forma sociale, oppure deliberando il trasferimento della società all’estero.

Se l’atto costitutivo viene cambiato in maniera sostanziale, le condizioni che regolavano inizialmente il rapporto fra socio e società vengono meno. la legge in questo caso va a tutelare la posizione dei soci di minoranza intesi come quelli assenti,dissenzienti  o astenutisi nella votazione della delibera che hanno determinato l’approvazione dei cambiamenti visti sopra. In caso di recesso, il valore di liquidazione della quota viene determinato dagli amministratori sulla base della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato delle azioni (art.2437-ter). In caso di società quotate, invece, il valore di liquidazione viene stabilito come media aritmetica dei prezzi di chiusura nei semi precedenti il recesso. Successivamente, le azioni del socio recedente sono offerte in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Rientrano nella seconda categoria,  i cosiddetti diritti di partecipazione:
•    Il diritto di voto (ogni azione ha diritto ad un voto) che può essere limitato o abrogato  in caso di azioni  che concedono privilegi di natura economica (art.2351 C.C.). Infatti  L’articolo 2351 del codice civile stabilisce che ogni azione attribuisce il diritto di voto; il comma 2 dello stesso articolo  prevede l’eccezione, cioè lo statuto può prevederne la modificazione contemplando l’emissione di azioni senza diritto di voto, o con diritto limitato a condizioni particolari non meramente potestative. Prima della riforma era consentita l’emissione di azioni privilegiate fornite di voto solo nelle assemblee straordinarie; mentre era vietata quella di azioni prive di voto. La novità da modo, anche per le società non quotate, di emettere azioni che equivalgono a quelle di risparmio. La novità permette anche l’emissione di azioni che votano su particolari argomenti.
•    Il diritto di partecipazione alle assemblee (2370 C.C.), di richiesta di convocazione (art.2367). gli amministratori della società devono convocare l’assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale o la percentuale minore prevista dallo statuto.
•    Diritto di impugnativa delle delibere (art.2377 C.C), attraverso cui i soci assenti o quelli che in assemblea hanno espresso il proprio dissenso o si sono astenuti possono impugnare davanti al tribunale, quelle decisioni prese in assemblea, che siano contrarie alla legge o allo statuto della società .
Con riferimento ai diritti di informativa e di controllo, il socio può:
•    prendere visione dei libri sociali (art.2422 C.C.), del progetto di bilancio e della relazione di amministratori e sindaci nei 15 giorni che precedono l’assemblea (art.2429 C.C.)
•    denunciare al collegio sindacale fatti ritenuti censurabili (art.2408 C.C.) e al tribunale gravi irregolarità commesse da amministratori e sindaci (art. 2409 C.C.).

A fronte dei diritti elencati , il socio ha l’obbligo di astenersi dal votare nelle delibere in cui ha , per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (art.2373 C.C.).
Le azioni hanno un uguale valore e attribuiscono gli stessi diritti, tuttavia l’atto costitutivo  può prevedere l’emissione di azioni con diritti diversi.
Caratteristiche tecniche delle azioni
I titoli azionari sono rappresentati dai certificati ma in due casi questa regola non viene seguita:
1.    dopo la riforma del 2003 le società per azioni possono emettere azioni non rappresentate da azioni; l’emissione del relativo certificato non è necessario. La partecipazione del socio è contraddistinta  dall’iscrizione nel libro dei soci.
2.    i titoli azionari e più in generale gli strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati, sono per legge soggetti a demateriazzazione; questo significa che le azioni sono rappresentate da scritture contabili gestite all’interno di un sistema di gestione accentrata.

Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Azioni ordinarie

Sono titoli che  attribuiscono i seguenti  diritti  :
•    il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria
•    il diritto a una quota di utile (se ripartito) proporzionale alla quota di capitale posseduto;
•    diritto di rimborso del capitale in caso di liquidazione;
•    il diritto di opzione: in caso di aumento di capitale sancisce il diritto a ottenere nuove azioni in proporzione a ottenere nuove azioni in proporzione a quelle possedute.

Azioni speciali

La riforma societaria (D.L 17/01/2003) riconosce amplissima autonomia statuaria alle società per azioni. Infatti accanto alle azioni ordinarie, le società  possono emettere anche altre categorie di  azioni speciali di titoli. Le azioni speciali sono quelle che attribuiscono  al titolare diritti  diversi da quelli propri delle azioni  ordinarie. Possono essere create con l’atto costitutivo o con successiva modificazione.

Si tratta di azioni emesse dalle società al fine di reperire capitale stabile con cui finanziare l’attività d’impresa ma al quale non si colleghi un intervento diretto nella gestione da parte dei sottoscrittori. Questa tipologia di azioni sono appetibili per un pubblico di risparmiatori per i quali l’obiettivo di intervento diretto nella gestione non è prioritario. E’ prevista, tra gli organi sociali, la presenza di un’assemblea speciale per ogni categoria di azioni speciali.

Azioni privilegiate

Sono azioni nominative e possono godere, rispetto alle ordinarie, di una maggiore partecipazione agli utili (l’entità del privilegio è determinato dalla società e indicato nello statuto) oltre che del diritto di prelazione nel rimborso del capitale ( fatti salvi i diritti delle risparmio). Le privilegio possono essere (ma non necessariamente devono) a voto limitato: l’atto costitutivo può stabilire che il diritto spetti nelle sole assemblee straordinarie, fatto salvo il diritto di impugnativa delle delibere delle assemblee ordinarie (art.2351 C.C.). l’atto costitutivo può prevedere anche la cumulabilità dei dividendi.

Questo significa che gli azionisti delle privilegiate possono recuperare  entro un determinato numero di esercizi i dividendi non pagati in precedenza. Le azioni privilegiate rappresentano, insieme con le azioni di risparmio, un tipo di titolo il cui profilo di rischio è finalizzato ad investitori maggiormente interessati alla performance patrimoniale piuttosto che al valore partecipativo dell’azione. Le azioni privilegiate sono indirizzate, quindi, ad una tipologia di investitori che optano per una strategia “discontinua” nel rapporto con l’emittente e, precisamente, passiva in caso di gestione ordinaria ed attiva nell’esercizio del diritto decisionale solo per eventi rilevanti.

Azioni a voto limitato

Sono azioni che subiscono una limitazione del diritto di voto rispetto alle azioni ordinarie (ad esempio, possono votare solo nelle assemblee straordinarie), fino alla sua totale eliminazione. Non possono essere complessivamente superare la metà del capitale sociale. Se vengono emesse da società quotate in borsa, devono avere un priviliegio dal punto di vista patrimoniale, secondo quanto previsto dall’art. 145 comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, venendo ad assumere la veste di azioni di risparmio o azioni privilegiate. Se sono emesse da società non quotate in borsa, il diritto di voto può essere limitato anche senza la concessione del privilegio patrimoniale.

Azioni correlate
Secondo l’articolo 2350 comma 2° e 3° del  codice civile sono azioni rappresentative di diritti correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di  individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali  condizioni  e modalità di conversione in azioni di altra categoria. Il legislatore prevede, quindi, la possibilità di collegare la remunerazione di una categoria di azioni ai risultati non dell’impresa nel suo insieme, ma di uno specifico settore di attività.  Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società .

Azioni di risparmio

Sono azioni prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma che incorporano una serie di privilegi patrimoniali, determinati all’interno dell’atto costitutivo. La misura dei privilegi patrimoniali è quindi liberamente determinabile dalla statuto  della società. Possono essere emesse unicamente dalle società quotate in mercati regolamentati italiani o europei.  Le azioni di risparmio possono essere nominative o al portatore E’ prevista una assemblea speciale per i portatori di azioni di risparmio che elegge un rappresentante unico il quale può presenziare (senza diritto di voto) alle assemblee dei soci ed eventualmente esercitare il diritto di impugnazione. 

Il valore complessivo delle azioni di risparmio, in concorso con quelle delle
azioni  con voto limitato, non può superare la metà del capitale sociale e nemmeno inferiore ad un quarto del capitale sociale. Nel primo caso il rapporto va ricostituito entro 2 anni, nel secondo entro 2 anni, in difetto la società va posta in liquidazione.
Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione  dell’assemblea e della validità delle deliberazioni.

Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell’articolo 2441 del codice civile, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di  altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell’assemblea ordinaria. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non  sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione  su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell’ordine, su azioni  di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

Azioni assegnati ai prestatori di lavoro

Sono  titoli azionari che vengono emessi in caso di  assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società  per un ammontare corrispondente agli utili stessi,con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Azioni di godimento

Sono azioni che vengono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate e non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al valore nominale.  È chiaro che il presupposto è che l’azione ordinaria abbia un valore superiore, al momento del rimborso, a quello nominale.

 

TIPOLOGIA

DIRITTI AMMINISTRATIVI

DIRITTI PATRIMONIALI

OrdinarieAttribuiscono i più estesi diritti amministrativi e di controlloI diritti patrimoniali hanno natura residuale rispetto a quelli degli azionisti privilegiati e di risparmio
PrivilegiateDiritto di voto solo nelle assemblee straordinariePrelazione nel riparto degli utili e nel rimborso del capitale
di RisparmioNon attribuiscono all’azionista diritto di voto Prelazione nel riparto degli utili e nel rimborso del capitale

 

 

 

04/02/2013 | Categorie: Nozioni e personaggi Firma: Redazione