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Assicurazioni Rc Auto, Ecco le novità da gennaio 2013

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 L’approvazione del Decreto Legge n°179 del 18 ottobre, convertito in legge dello Stato in via definitiva dal Senato e dalla Camera, ha fatto scattare molte novità in tema di assicurazione rc Auto, oltre che in vari altri settori.

Come riporta il sito segugio.it, queste sono le principali novità per chi vuole stipulare un nuovo contratto o chi vuole cambiare il broker.
 
1. ABOLIZIONE TACITO RINNOVO
 
  • Per favorire e facilitare il cambio dell’assicurazione, nell’RC Auto è abolita la clausola contrattuale del tacito rinnovo praticata da parte di alcune compagnie di assicurazione. Questo significa che il consumatore non dovrà più dare disdetta del proprio contratto se intende cambiare assicurazione
  • Il tacito rinnovo non è applicabile per tutti i nuovi contratti, mentre per quelli in essere prima dell’entrata in vigore del decreto legge e che prevedevano tacito rinnovo, quest’ultimo decadrà dal primo Gennaio 2013
  • Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di comunicare la scadenza del contratto con un anticipo di almeno trenta giorni. Per le polizze stipulate precedentemente al decreto e che prevedevano tacito rinnovo, le compagnie devono comunicare il venir meno del tacito rinnovo per iscritto e con ampio anticipo
  • Nel caso in cui il consumatore dimentichi di stipulare la nuova polizza nei tempi previsti, l’assicurazione rimarrà operativa fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto
Il vantaggio: questa norma contribuirà ad accrescere la concorrenza nel mercato assicurativo, rendendo i consumatori più liberi di scegliere senza obblighi di comunicazioni formali in caso di cambio di compagnia. La norma è operativa da subito.
 
2. INTRODUZIONE DEL CONTRATTO BASE
 
  • Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite l’IVASS (ex ISVAP), l’ANIA e le associazioni degli intermediari assicurativi e dei consumatori, definirà le caratteristiche del "contratto base" RC, ovvero di uno standard che definisce le clausole minime ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge
  • Il "contratto base", uguale nei contenuti per ogni assicurazione, dovrà essere offerto dalle compagnie anche tramite il proprio sito, sulla base di un modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il vantaggio: la norma rimuove uno degli ostacoli maggiori alla concorrenza nell’RC Auto in Italia, ovvero le numerose differenze che i contratti assicurativi RC spesso presentano (rivalse, massimali, assistenza stradale,…), con conseguente disorientamento della clientela e difficile comparazione dei prezzi. Le compagnie potranno ovviamente arricchire i propri prodotti con tutte le garanzie e caratteristiche assicurative che ritengano opportune, ma i prezzi di questi "optional" dovranno essere separati. Il modello del contratto base dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni, e le compagnie di assicurazione dovranno porre in essere la nuova offerta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi a fine Aprile 2013).

3. COLLABORAZIONE FRA INTERMEDIARI
 
  • Gli intermediari assicurativi di "primo livello" (in particolare agenti e broker) possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati
  • A tutela del consumatore, deve essere resa completa informativa sul fatto che l’intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, che rispondono peraltro in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente
  • Al fine di incentivare lo sviluppo della collaborazione fra intermediari l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali associazioni degli intermediari e dei consumatori, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi
Il vantaggio:in Italia la distribuzione di prodotti RC è prevalentemente realizzata da agenti assicurativi monomandatari, in grado quindi di proporre un solo prodotto al consumatore. Con la presente norma si vuole rendere accessibili ai consumatori una pluralità di prodotti, senza che il consumatore debba necessariamente rivolgersi ad intermediari diversi e dovendo ogni volta fornire ex novo i propri dati. La collaborazione fra intermediari è possibile da subito, mentre per quanto concerne la piattaforma informatica comune l’IVASS definirà gli standard entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
 
 
 
 
 

  

20/01/2013 | Categorie: Assicurazioni Firma: Redazione