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Al via la crociata contro l’Irap !!!

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Tra le tante imposte che incidono su  piccoli e medi imprenditori l’Irap non è certo una delle più amate, da essa molti cercano, a volte giustamente, di essere esonerati. Per i promotori finanziari così come gli agenti di commercio tale esonero sembrava essere impossibile dato che il loro reddito è assimilato al reddito di impresa e come tale l’Agenzia delle Entrate in passato ha più volte ribadito che questo è un requisito sufficiente per l’assoggettabilità all’imposta. Fortunatamente se l’Agenzia delle Entrate pensa alle sue esigenze di cassa, la Corte di Cassazione pensa alla corretta applicazione delle leggi e soprattutto che non venga violato il principio di equità.

Anche se l’organizzazione autonoma è connaturata alla nozione stessa di impresa,  secondo la Corte la discriminante dell’imposizione dell’Irap non è l’impresa ma la natura dell’attività. Quando l’imprenditore è assimilabile a un lavoratore autonomo privo di organizzazione di capitali e lavoro altrui, non è soggetto all’imposta. Agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari e altre figure imprenditoriali che sia come tipologia di lavoro sia per i beni strumentali utilizzati sono a tutti gli effetti identici ad un lavoratore autonomo, avranno la possibilità di fare ricorso per richiedere l’Irap indebitamente versata, ottenendone il rimborso.

Emerge chiaramente che l’elemento discriminante per individuare chi è soggetto passivo o meno Irap è lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata, essa sussiste, quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:
a) impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
b) utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.
Quanti di voi pur non soddisfacendo almeno uno di tali requisiti paga l’Irap! Ebbene è arrivato il momento di iniziare la vostra crociata contro l’Irap.
Purtroppo come per i lavoratori autonomi anche per i promotori finanziari e per gli agenti di commercio più in generale, si ha una duplicità di indirizzo:

1) secondo la sentenza n. 7899, coloro che svolgono attività che rientrano nell’art. 2195 del codice civile, e perciò sono considerati percettori di reddito di impresa ai sensi dell’art. 51 del DPR 917/1986, non sfuggono mai all’imposta. Sono qualificati come imprenditori e come tali non è loro consentito di dimostrare l’assenza di una autonoma organizzazione.

2) secondo altre sentenze, la n. 5010 del 5 marzo e la n. 8177 del 2 aprile, entrambe relative ai cosiddetti “promotori finanziari”, che la stessa Amministrazione ha considerato come agenti di commercio, si afferma che la loro attività pur costituendo attività ausiliaria dell’imprenditore in relazione al punto 5 dell’art. 2195 c.c., non costituisce necessariamente esercizio di impresa e quindi il giudice di merito deve accertare caso per caso se il lavoratore autonomo disponga o meno di una struttura organizzata che determini l’applicabilità dell’IRAP.

Questo secondo gruppo di sentenze appare ispirato alla ragionevole esigenza di collegare l’imposizione a requisiti sostanziali che, in attuazione dell’art. 53 della Costituzione, siano indicativi di una effettiva capacità contributiva, come del resto richiesto e  come definita dall’art. 2 del D.Lgs. 446/1997.
Questo indirizzo di apertura della Suprema Corte, che peraltro era stato preceduto dalla giurisprudenza prevalente delle Commissioni Tributarie Regionali, rende più vicino il momento di una definitiva qualificazione dell’agente di commercio come collaboratore parasubordinato dell’imprenditore ogni qualvolta si riscontri l’assenza, nello svolgimento della sua attività, di capitale e lavoro altrui, elementi che il codice civile attribuisce come necessari e irrinunciabili perché si abbia luogo ad esercizio di impresa.
Il rischio di istaurare un contenzioso con l’amministrazione per poi vedersi negare il rimborso Irap c’è, ma le numerose sentenze delle Commissioni di merito che abbracciano il secondo indirizzo ci permettono di essere più che fiduciosi nella vittoria del contenzioso, inoltre ritengo che più si diffonda la consapevolezza dell’inapplicabilità di tale imposta per soggetti con determinate caratteristiche e più i vari giudici di merito chiamati a dirimere di volta in volta le controversie non potranno che confermare questo secondo indirizzo, per questo nel prossimo articolo ci proponiamo di esaminare le questioni più pratiche per la predisposizione del ricorso.

30/06/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli