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 01/10/2009 22:24 Lo scudo fiscale e il suo spettro di applicazione
Di Ernesto Prinzi
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Tecnicamente si tratta di una imposta straordinaria, una vera e propria sanatoria che consente, pagando un importo che, fra l’altro, coincide con la sanzione minima prevista dalla corrente normativa, di porre rimedio alla omessa dichiarazione di beni posseduti all’estero ed alla omessa tassazione dei relativi redditi. Inizialmente, non copriva reati diversi da quelli di omessa ed infedele dichiarazione. Con l’ultimo emendamento Fleres, si amplia la possibilità di aderire allo scudo fiscale a chi abbia commesso una serie di reati tributari o societari ad essi connessi, tra cui il quello di false comunicazioni sociali, quando questi siano stati commessi per eseguire o occultare reati tributari.

In conclusione si esclude la punibilità penale in caso di reati tributari come la dichiarazione fraudolenta, l'infedele dichiarazione, l'omessa dichiarazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, quest'ultimo reato fortemente connesso con i reati societari.

Il salvacondotto vale anche per i reati societari, tra cui il falso in bilancio, quando questi siano stati commessi per eseguire od occultare reati tributari. Tra questi ci sono: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori, falsità materiale connessa da privati, falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, falsità in notificazioni in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione di istruzione o occultamento di atti veri.

Sotto il profilo pratico, è una opportunità per il contribuente di far rientrare nel circolo dell’economia familiare ed aziendale delle “attività finanziarie e patrimoniali”, se non avverte più l’esigenza di “nasconderle” all’estero.


Se sei interessato a maggiori approfondimenti puoi inserire un “commento” qui sotto oppure, per esigenze più operative, scrivere a Servizi@ProfessioneFinanza.com


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Chi può aderire e chi no?
In base al decreto, possono aderire persone fisiche ed assimilati, intendendo per quest’ultimi le società semplici, gli enti non commerciali e le associazioni equiparate. Restano fuori, almeno per ora, tutte le società, sia di capitali sia di persone, che non siano le società semplici (come quelle fra eredi).
L'ultimo emendamento “allarga” anche alle imprese estere controllate di aderire all'operazione di emersione dei capitali.


 
Quanto costa aderire allo scudo? (esempio pratico)
L’art. 13 bis del Dl 78/09 spiega al secondo comma le modalità di applicazione della norma. Una prima interpretazione aveva portato a “forfettizzare” l’imposta nel 5% del valore scudato, in una seconda si era fatta strada l’ipotesi che la spesa potesse essere inferiore se l’irregolarità da sanare avesse avuto una durata inferiore ai 5 anni.
E’ stato precisato che l'imposta del 5% è un dato presuntivo in via assoluta, che non tiene conto né del periodo di detenzione dell'attività né del rendimento finanziario, ancorché negativo, nel frattempo effettivamente realizzato.

Un aspetto molto importante, però, è che non sempre il valore attuale dei beni corrisponde all’importo da dichiarare in sede di dichiarazione riservata; un esempio pratico:
se un contribuente  ha costituito nel 2003 disponibilità all’estero per 1.000.000 di Euro, le ha poi investite (male) e nel 2008 il valore si è ridotto a 200.000 Euro, egli potrebbe avere interesse a dichiarare sia in dichiarazione riservata sia come costo fiscale dei valori rimpatriati 1.000.000 di Euro e non il valore attuale, sia perché in questo modo ha la possibilità di opporre ad eventuali accertamenti una scudatura più “ampia” sia perché ciò gli consente, esercitando presso il nuovo depositario italiano l’opzione del “risparmio amministrato”, di avvalersi fiscalmente della minusvalenza sofferta. Il valore da indicare nella dichiarazione riservata va scelto quindi con estrema cura, in quanto non sempre è valutato con la giusta attenzione.

Quali sono le modalità operative per aderire allo scudo fiscale?
Per il cittadino italiano, così come nei precedenti due scudi fiscali, sono previste in concreto 3 modalità operative per l’emersione dei beni detenuti all’estero:

1) Rimpatrio capitali, ovvero rientro degli asset in Italia. Viene effettuato tramite l’intermediario autorizzato che consente la massima riservatezza, quale che sia la provenienza degli asset. Il “rimpatrio al seguito”, invece, fa scattare l’immediata segnalazione al Fisco

2)
Regolarizzazione: ufficializzazione alle autorità italiane di asset off-shore che continuano ad essere all’estero (immobili o quote societarie) o depositati  presso banca estera (valori). Tale modalità sarà possibile solo per asset provenienti da Paesi dell’Unione Europea, nonché dello SEE purché sussistano accordi per lo scambio di informazione. Comporterà comunque la necessità di comunicare al Fisco la detenzione all’estero degli asset.

3)
Rimpatrio virtuale (o giuridico): il cliente presenta una “dichiarazione riservata” di rimpatrio ad un intermediario (di solito Fiduciaria) che deposita a proprio nome gli asset presso una banca depositaria di diritto estero.

 Quali sono i benefici di aderire allo scudo senza rimpatriare capitali (ossia optando per la sola "regolarizzazione")?
A fronte di benefici sostanzialmente pratici (nessuna movimentazione delle attività, nessun cambio nelle modalità di gestione,…) occorrerà che il contribuente che sceglie di avvalersi della “regolarizzazione” si assoggetti, a partire dalla successiva dichiarazione dei redditi, agli obblighi di dichiarazione e di tassazione precedentemente non rispettati e sanati con lo scudo. La scudatura effettuata con la “regolarizzazione” ha in sostanza gli stessi effetti protettivi del rimpatrio, ma viene meno la riservatezza verso il fisco. Ricordiamo però che l’emersione a mezzo “regolarizzazione” può essere effettuata solo per attività che si trovano nell’Unione Europea ed in paesi fiscalmente equiparati (al momento solo la Norvegia). In tutti gli altri casi, occorre procedere al “rimpatrio.


Che tipi di beni possono "emergere" dallo scudo fiscale?
Per il Rimpatrio: Somme di denaro, azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, obbligazioni, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria detenute all’estero.
Per la Regolarizzazione: Somme di denaro, azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, obbligazioni, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria detenute all’estero, ma anche immobili e fabbricati situati all’estero, oggetti preziosi, opere d’arte e yacht.

Cosa rischia, se scoperto, chi non aderisce?
La normativa è stata modificata dal comma 7 dell’emendamento: le sanzioni pecuniarie , che prima potevano essere comprese fra il 5 ed il 25% degli importi non dichiarati, sono state raddoppiate , da un minimo del 10 ad un massimo del 50%. È stata però cancellata la possibilità per il fisco di confiscare beni, anche in Italia, per un corrispondente valore.


Quali sono le sostanziali differenze tra trust e polizze, strumenti utilizzati in occasione dei primi due scudi per rimpatriare capitale? Quali novità normative ci sono per questi due veicoli?
Personalmente non ritengo che trust e polizza possano essere ritenuti equipollenti ai fini del rimpatrio: offrono livelli di protezione diversi ed un diverso livello di “accettazione” da parte del mercato e da parte del Fisco. Inoltre rispetto ai tempi dei primi due scudi per il Trust sono intervenute importanti novità che se, da un lato, hanno fatto chiarezza sullo strumento, da un altro ne hanno reso meno agile l’utilizzo.

Il Trust resta senz’altro da privilegiare quando sussistono “soggetti deboli” da tutelare; la polizza, invece, è uno strumento più semplice e meno costoso. Naturalmente non tutte le polizze sono uguali e sicuramente è preferibile avvalersi di primari broker in grado di supportare la scelta migliore per ciascun cliente. E’ consigliabile effettuare valutazioni separate di opportunità fra la scudatura (verso il Fisco) e la protezione (verso i terzi) del patrimonio scudato, tenendo presente che spesso ottimi risultati si ottengono con l’utilizzo congiunto di trust e polizza.


Come vengono determinati i valori delle attività?
A seconda delle attività sono previste diverse modalità:

ü  Per il denaro si assumono valori in Euro (in caso di valuta estera i cambi sono fissati dall’Agenzia delle Entrate)
ü  Per altre attività finanziarie si può assumere il costo di acquisto (se documentato) o l’importo risultante dalla dichiarazione sostitutiva o riservata qualora non fosse possibile documentare il costo originale.
ü  Per immobili, opere d’arte, oggetti di valore è necessaria una perizia di stima


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Redazione
23/10/2009 21:58
DOMANDA: Salve, leggendo l'articolo ed altre informazioni sullo scudo fiscale, reperite principalmente in rete, non ho trovato una risposta esauriente ad un mio dubbio: lo scudo fiscale è applicabile solo ed esclusivamente a chi ha capitali all'estero? Oppure ad aderire possono essere anche soggetti italiani che hanno, ad esempio omesso di dichiarare alcuni redditi provenienti da attività svolte in Italia e sempre in Italia depositati? In questo secondo caso, come è possibile, per i suddetti soggetti, aderire allo scudo fiscale? RISPOSTA: Lo scudo fiscale è applicabile solo ed esclusivamente a chi ha attività patrimoniali all'estero. Le altre omissioni di cui si parla non rientrano nello spettro di applicazione
Redazione
08/10/2009 20:21
DOMANDA: L’imposta si paga su ciò che effettivamente viene bonificato sul conto scudato oppure un soggetto potrebbe pagare su quanto aveva in giacenza il 31/12 (somma maggiore in virtu del fatto che nei primi mesi del 2009 aveva già prelevato per i fatti suoi?) In sostanza può scudare un importo più alto anche se ciò che rimpatria è sensibilmente inferiore? RISPOSTA: Parlando di somme di denaro l’orientamento prevalente è quello della coerenza tra importo evidenziato nella dichiarazione riservata e “bonifico”. La maggior parte degli intermediari potrebbe rifiutarsi di controfirmare la dichiarazione riservata. Valori sensibilmente inferiore sono difficilmente giustificabili. I prelevanti del 2009 non fanno parte dello scudo. Se invece si tratta di titoli, la valutazione è differente.
Redazione
06/10/2009 19:32
DOMANDA: Nel caso di rimpatrio con contanti al seguito, con dichiarazione di omessa denuncia alla dogana, a cosa si va incontro? RISPOSTA: Se non ha denunciato il passaggio in dogana, non è un’operazione legata allo scudo fiscale, segue quindi la normale operatività e quindi le segnalazioni su contanti (antireciclaggio, etc…)
Redazione
06/10/2009 19:31
DOMANDA: Gradirei avere se possibile questa indicazione, ho acquistato una casa in francia con capitali regolarmente guadagnati, inviati tramite banca, pago le tasse in francia dove esiste la legge per evitare la doppia imposizione, l’unica leggerezza non ho mai denunciato in Italia tale acquisto e il reddito che produce affittandola, come bisogna muoversi con lo scudo fiscale. RISPOSTA: Si può procedere alla regolarizzazione ed inserire i redditi nell’apposito riquadro del modello UNICO
gengar
01/10/2009 23:25
ma quindi non è necessario liquidare gli investimenti detenuti all'estero per riportare la liquidità in Italia...?

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