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09/12/2008 22:27 Le Polizze vita e l’asse ereditario
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Di Redazione
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Le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario, infatti, come riportato nell’art. 1920 - 3° comma del codice civile, nel caso delle polizze vita l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario (o i beneficiari) non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.
L’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione dei/l beneficiari/o.
La morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos (tra vivi) e non mortis causa (a causa di morte).1
Inoltre, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, si precisa anche che:
- l’art. 1920 del codice civile specifica che “la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
- l’art. 1921 del codice civile regolamenta la revoca del beneficio stabilendo che “la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. […]”, ovvero “[…] dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”.
Da questi due articoli emerge che nel testamento può essere designato un nuovo beneficiario ma deve essere fatto riferimento alla somma assicurata o alla polizza.
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Pertanto in caso di decesso dell’assicurato non si tratta di aprire una successione legittima o testamentaria, ma di pagare determinate persone indicate come beneficiari di una prestazione.
Nel caso in cui il de cuius abbia designato quale beneficiario caso morte gli eredi legittimi, tali figure rimangono (ai sensi degli artt. 565 e ss. del cod. civ.) astrattamente e precisamente identificabili alla data del decesso anche in presenza di testamento che abbia attribuito agli eredi testamentari il patrimonio relativo all’asse ereditario.
Qualora in polizza vengano designati quali beneficiari caso morte “gli eredi”, “gli eredi legittimi e/o testamentari” oppure “gli eredi legittimi o testamentari” (diciture che spesso vengono utilizzate) il testamento attribuisce il beneficio anche se non vi è un riferimento alla polizza perché gli eredi testamentari vengono chiamati in causa.
Quando invece vengono designati “gli eredi legittimi” oppure una o più persone specifiche (il coniuge, i figli, Mario Rossi,…) vi è la facoltà di variare tale designazione/disposizione con una successiva comunicazione scritta alla Compagnia o con il testamento, ma in tal caso deve evincersi l’attribuzione della somma assicurata (artt. 1920 e 1921 del cod.civ.).
Sempre per tale motivo, in caso di più beneficiari, anche identificati con gli eredi legittimi o testamentari, l’indennità va divisa, in mancanza di una espressa volontà da parte del contraente, in parti uguali essendo il rapporto regolato da una fonte contrattuale e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione.3
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Riassumendo emerge che:
a) il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo iure proprio ed è un diritto autonomo ed estraneo al diritto successorio;
b) il diritto alla prestazione nasce direttamente in capo al beneficiario come autonomo suo credito verso l’assicuratore che rinviene la sua fonte direttamente nel contratto di assicurazione e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante;
c) il diritto alla prestazione esiste fin dal momento della designazione in quanto diritto acquisito inter vivos;
d) la designazione conferisce al beneficiario, ed a lui soltanto, la somma assicurata;
e) la designazione la quale indichi gli “eredi legittimi” (oppure “eredi testamentari”, “eredi legittimi salvo diverse disposizioni testamentarie”, “eredi legittimi o testamentari”, “eredi legittimi e/o testamentari”) concreta mera indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari, i quali vengono quindi individuati per relationem, senza che possano essere invocate le norme in tema di successione (infatti sono irrilevanti l’eventuale rinuncia o accettazione dell’eredità, etc.);
f) in caso di più beneficiari, anche identificati con gli eredi legittimi o testamentari, l’indennità va divisa, in mancanza di una espressa volontà da parte del contraente, in parti uguali essendo il rapporto regolato da una fonte contrattuale e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione;
g) nel testamento può essere designato un nuovo beneficiario ma deve essere fatto riferimento alla somma assicurata o alla polizza (artt. 1920 e 1921 cod.civ.).
Nel prossimo articolo "Le polizze vita e il decesso del beneficiario caso morte" viene affrontato il problema del decesso del beneficiario, o di uno dei beneficiari, caso morte analizzando i possibili scenari.
1-2 Così la dottrina dominante nonché la suprema Corte di Cassazione, le cui argomentazioni sono espresse, ex multis, nella sentenza n.4484/96, nonché nella sentenza n. 9388/94.
3 Così la dottrina dominante nonché la suprema Corte di Cassazione nella sentenza 9388/94. (Si veda anche commento all’art. 1920 del codice civile nel “Commentario breve al Codice Civile”, Cian e Trabucchi, Cedam)
Daniele Bussola (daniele.bussola@tin.it)
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| Redazione |
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| 25/05/2010 13:28 |
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Grazie Daniele,
ps sarà fatto! |
| 24/05/2010 17:36 |
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Ciao Katia, se il contraente (e beneficiario a scadenza) muore dopo la scadenza si liquidano i suoi eredi e l''importo rientra nell'asse ereditario. Mentre se il contraente muore prima della scadenza la normativa non stabilisce se i contratti di capitalizzazione rientrino o meno nell'asse ereditario. Nei seguenti casi: 1) decesso del contraente prima della scadenza; 2) decesso del contraente prima della scadenza con gli eredi che decidono di riscattare la polizza; 3) decesso del contraente (che è anche beneficiario a scadenza) prima della scadenza e gli eredi incassano la prestazione maturata a scadenza (questo dovrebbe essere il tuo caso) ... la giurisprudenza e la dottrina non hanno una posizione univoca, sono i notai o gli avvocati/commercialisti che decidono... Purtroppo non posso essere di maggior aiuto... Ciao. Daniele Bussola PS mi piacerebbe sapere per mail come mai così interessata al "mondo" polizze vita/capitalizzazione |
| 24/05/2010 14:05 |
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Buon pomeriggio Daniele, eccomi ancora per un altro quesito. Questa volta in merito alle polizze di capitalizzazione. Ipotizziamo che il contraente indichi se stesso quale beneficiario in caso di vita. In corso di polizza, Egli decede. Alla scadenza, il diritto alla liquidazione dovrebbe spettare ai suoi eredi legittimi o testamentari. In questo caso, si applicano le regole successorie e la polizza rientra nell'asse ereditario? Spero sia chiaro il quesito e ti ringrazio per la tua preziosa competenza. ciao, Katia
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| 24/04/2010 21:31 |
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grazie Daniele!
buon lavoro
katia |
| 20/04/2010 20:26 |
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Buonasera Katia,
bella domanda. La normativa non viene in aiuto, forse perché a rigor di logica tutti dovrebbero arrivare alla tua conclusione, ma purtroppo non è così.... Il dubbio è nella mente di molti.
La giurisprudenza è orientata a ritenere che le designazioni come "il coniuge", "i figli", "il coniuge e i figli" prive di ulteriori specifiche siano da intendersi riferite all'assicurato.
Naturalmente il contraente può scegliere di designare "il coniuge del contraente", "i figli del contraente" anche se la soluzione migliore è sempre quella di indicare nome e cognome dei beneficiari... Daniele Bussola |
| 19/04/2010 17:20 |
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Buonasera Daniele,
ancora approfitto della tua conoscenza per chiederti quanto segue.
Abbiamo una polizza vita caso morte; come beneficiario caso morte è indicato genericamente il "coniuge".
Nel caso in cui contraente ed assicurato non coincidano, il "coniuge" è inteso come quello dell'assicurato o del contraente?
Presumo sia quello dell'assicurato, considerato che è attorno alla figura dell'assicurato che ruota la polizza.
Tuttavia, non riesco a trovare indicazioni normative a suffragio.
Spero di essere stata chiara! grazie per l'attenzione e ciao,
Katia |
| 10/03/2010 13:18 |
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Scusami gianni23, avrei bisogno di tutto il contratto e non solo dell'allegato.
E magari anche delle condizioni di assicurazione
Eventualmente inviami il materiale per mail
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| 02/03/2010 11:35 |
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Buongiorno Daniele,
ti volevo esporre il mio caso, riguardo ad una polizza infortuni stipulata da mio padre, ora deceduto.
La polizza ha come contraente la società di mio padre, di cui mia madre era unica socia.
I beneficiari non sono indicati e non vi è testamento.
Ora la società è stata dichiarata fallita a causa di una pesante situazione debitoria e noi come eredi abbiamo rinunciato all'eredità di mio padre.
Secondo te la somma che dovrebbe pagare l'assicurazione rientra nei pignoramenti del fallimento?
Oppure, nel caso non rientrasse, noi non ne avremmo comunque diritto perchè abbiamo rinunciato all'eredità?
Qui puoi trovare un'immagine della polizza:
http://img268.imageshack.us/img268/3305/97025421.jpg
Grazie. |
| 22/02/2010 17:56 |
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Scusa...
direi che gli eredi di Tizio (contraente e assicurato) hanno diritto ad una quota della prestazione. Per quanto riguarda la quota spettante a Tizio (e perciò dei suoi eredi) non esiste una soluzione condivisa.
C'è chi sostiene che la divisione deve avvenire in parti uguali (se Caio aveva 4 fratelli/sorelle allora agli eredi di Tizio spetterebbe 1/5) e chi, invece, sostiene che la ripartizione deve avvenire secondo quanto previsto dalla successone legittima (visto che in questo caso la successione di Caio è una successione legittima ovvero senza testamento) e perciò in caso di coniuge e uno o più fratelli ... 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli.
Daniele Bussola |
| 14/02/2010 18:02 |
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Buongiorno Daniele,
nessuna risposta per me??
grazie |
| 14/02/2010 10:54 |
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Buongiorno Daniele,
nessuna risposta per me??
grazie |
| 31/12/2009 12:44 |
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x martmar
se i beneficiari non sono irrevocabili il contraente può modificarli se al verificarsi del sinistro questi non hanno già comunicato per iscritto alla compagnia assicurativa che intendono avvalersi del beneficio...
Daniele Bussola
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| 30/12/2009 14:12 |
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Gentile Daniele, ho trovato molto interessante tutta la discussione nonchè l'articolo, mi è utile per un caso pratico che sto gestendo. A tal proposito vorrei chiedere un suo parere, cerco di esporre la questione ed i relativo quesito:
Tizio stipula una polizza sulla vita (programma dinamico traguardo di poste vita) ed indica quale beneficiario caio (la moglie, i due non hanno figli). Caio muore nel 2007 e tizio muore nel 2008. Alla morte di caio vi è una successione legittima (eredi legittimi sono ovviamente tizio e fratelli e sorelle di caio), alla morte di tizio vi è una successione testamentaria (testamento olografo nel quale non vi è alcun riferimento alla polizza in questione). Tizio dopo la morte di caio non ha fatto alcuna comunicazione all'asscuratore pertanto beneficiari della polizza saranno gli eredi di caio, corretto? nel caso specifico essendo tizio a sua volta erede legittimo di caio( e vengo al quesito) , gli eredi di tizio hanno diritto ad una parte della polizza? se si in quae misura? grazie Cosmic
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| 30/12/2009 13:57 |
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Gentile Daniele, ho trovato molto interessante tutta la discussione nonchè l'articolo, mi è utile per un caso pratico che sto gestendo. A tal proposito vorrei chiedere un suo parere, cerco di esporre la questione ed i relativo quesito:
Tizio stipula una polizza sulla vita (programma dinamico traguardo di poste vita) ed indica quale beneficiario caio (la moglie, i due non hanno figli). Caio muore nel 2007 e tizio muore nel 2008. Alla morte di caio vi è una successione legittima (eredi legittimi sono ovviamente tizio e fratelli e sorelle di caio), alla morte di tizio vi è una successione testamentaria (testamento olografo nel quale non vi è alcun riferimento alla polizza in questione). Tizio dopo la morte di caio non ha fatto alcuna comunicazione all'asscuratore pertanto beneficiari della polizza saranno gli eredi di caio, corretto? nel caso specifico essendo tizio a sua volta erede legittimo di caio( e vengo al quesito) , gli eredi di tizio hanno diritto ad una parte della polizza? se si in quae misura? grazie Cosmic
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| 25/12/2009 01:03 |
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un chiarimento:il contraente della polizza vita è X,l' assicurato è Y,i beneficiari sono gli eredi testamentari o in mancanza di testamento gli eredi legittimi di Y.
Muore l'assicurato Y.
Dopo la morte dell'assicurato Y il contraente X può modificare i nomi dei beneficiari indicando dei nomi specifici tramite comunicazione scritta all'assicurazione o la polizza viene liquidata automaticamente? |
| 18/12/2009 13:24 |
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Grazie mille Daniele, hai risolto i miei dubbi. buona giornata, Katia. |
| 16/12/2009 16:00 |
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Ciao Katia,
per quanto riguarda il PUNTO 1 la legge tace... sia per le polizze vita che per i contratti di capitalizzazione alcune compagnie assicurative risolvono il problema specificando nelle condizioni di assicurazione che in caso di decesso del contraente gli eredi (o il nuovo contraente nominato dagli eredi) possono riscattare la polizza solo con l'assenso dei beneficiari (caso morte, caso vita, a scadenza).
In merito al PUNTO 2 in caso di premorienza del beneficiario vale il principio dell’articolo 1412, 2° comma del codice civile, nel senso che “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo”. La morte del beneficiario in un momento anteriore a quella dell’assicurato trasmette agli eredi del beneficiario stesso (legittimi se non ha lasciato testamento, testamentari se ha lasciato testamento) i diritti derivanti dalla polizza salvo la revoca del beneficio o diversa disposizione da parte del contraente. Nel tuo esempio si liquida 1/3 a Caio, 1/3 a Sempronio e 1/3 agli eredi di Tizio. Quanto al criterio di suddivisione interna della prestazione spettante agli eredi di Tizio non sussiste una soluzione pacifica. In assenza di una specifica indicazione negoziale e di una regolamentazione legislativa si prospettano due opposti orientamenti: 1) il diritto degli eredi del beneficiario conserverebbe le stesse caratteristiche di autonomia proprie del diritto già spettante al beneficiario, per cui l’acquisto di tale diritto avverrebbe, eccezionalmente, iure proprio. Conseguentemente anche tra i suoi eredi si prospetterebbe una presunzione di suddivisione della prestazione in parti uguali (es: se gli eredi del beneficiairo deceduto sono quelli legittimi e sono coniuge + 2 figli = 3 persone allora la quota è 1/3 ciascuna). 2) l’acquisto del diritto da parte degli eredi del beneficiario premorto avverrebbe iure hereditatis e quindi la suddivisione della prestazione tra detti aventi causa avverrebbe in ragione delle rispettive quote ereditarie (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli). (Daniele Bussola)
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| 10/12/2009 21:30 |
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ciao,
ho le seguenti perplessità:
1. polizza caso morte a vita intera: decesso del contraente - diverso dall'assicurato - la contraenza della polizza viene ereditata dagli eredi del contraente. Questi poi possono chiedere il riscatto anche senza il consenso da parte del beneficiario caso morte o meno?
2. polizza caso morte: i beneficiari per il caso morte sono gli eredi dell'assicurato, tizio, caio e sempronio. tizio premuore a ques'ultimo e non viene da questi modificato. pertanto, gli subentrano i suoi eredi tizietto e tizietta. il capitale assicurato come viene diviso: 1/3 sia a caio che a sempronio e 1/6 a tizietto e tizietta?
mi piacerebbe avere le vostre opinioni. grazie, Katia |
| 12/09/2009 08:39 |
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Preg.mo daniele71, sei stato esaustivo. provvederò a una interrogazione legale e su questo forum referirò la consulenza a me prestata perchè possa essere utile a qualcuno.
Grazie biondo93 |
| 10/09/2009 09:08 |
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Se ho capito bene la situazione iniziale era questa
- contraente: abc srl
- assicurato: mario rossi (amministratore unico della società)
- beneficiario a scadenza: l'assicurato
- beneficiario caso morte: ?
Successivamente è stato cambiato il beneficiario a scadenza (terza persona) e quello morte?
La situazione è strana in quanto generalmente quando contraente è una società questa è anche la beneficiaria a scadenza e caso morte (nelle polizze vita con contraente persona fisica capita invece che nella maggioranza dei casi il beneficiario a scadenza sia l'assicurato -che può coincidere con il contraente- mentre ovviamente il beneficiario caso morte non può mai essere l'assicurato).
Direi che se l'amministratore ha designato come beneficiario a scadenza non la società ma una persona estranea ha chiaramente operato contro l'interesse della società tranne il caso in cui la prestazione della polizza sia a pagamento di una prestazione/fornitura (non credo sia il caso perché di solito per queste rare operazioni si cede la contraenza della polizza...). Se ha operato contro l'interesse della società consiglio di rivolgersi ad un legale...
Daniele Bussola
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| 01/09/2009 15:32 |
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Ciao daniele71. Leggo nelle Tue la mila stessa perplessità, infatti mi risulta anomalo, in questi giorni ho spaziato su Internet, ma nessuno oltre a Te mi ha saputo rispondere.
Non trovo nulla di Legge,codice civile ecc.
Lla SRL era la traente, l'amministratore unico beneficiario e in ultima tale ha nominato una persona estranea alla società. Penso visto come stanno le cose ci conviene reccarci da un legale.
Grazie Biondo93 |
| 29/08/2009 18:11 |
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Ciao Biondo93..
Il contraente può cambiare il beneficiario (caso morte e a scadenza) della polizza vita. Inoltre direi che la cosa strana è che il contraente sia l'amministratore e non la società. Generalmente l'amministratore è l'assicurato e il contraente la società!Come mai questa scelta? La cosa non mi piace molto, mi fa nascere brutti pensieri alimentati dal cambio di beneficio a favore di terzi... Se non ci sono documenti che attestano che la polizza ha sì come contraente Mario Rossi ma nell'interese della società e che è stata stipulata con i soldi della società direi che il signor Mario Rossi può fare quello che vuole senza rendere conto. In caso contrario dovrà rendere conto dell'operato (non so però con che modalità). Inoltre nominando beneficiari della polizza terze persone senza una motivazione valida nei confronti della società direi che i soci possono/devono destituire dalla carica l'amministratore che non opera nell'interesse della società e nominarne uno nuovo che potrà rimettere la società come beneficiaria... |
| 26/08/2009 22:01 |
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Lo so che ancora la maggior parte di Voi è in ferie, ma non c'è nessuno che mi può rispondere a questa domanda?.
Polizza a Vita, benificiaria la SRL. Contraente (amministratore unico della SRL), corrisponde la rata annuale dell'assicurazione con denaro della SRL. L'amministratore unico della SRL, può designare il beneficiario indicando non più la SRL stessa, ma bensì un estraneo alla SRL?. L'amministratore deve eseguire un verbale d'assemblea per modificarne la natura dell'atto? Come si comporterà la SRL nei confronto del beneficiario designato? Grazie, cordiali saluti Biondo93 |
| 22/08/2009 09:45 |
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Polizza a Vita, benificiaria la SRL.
Contraente (amministratore unico della SRL), corrisponde la rata annuale dell'assicurazione con denaro della SRL.
L'amministratore unico della SRL, può designare il beneficiario indicando non più la SRL stessa, ma bensì un estraneo alla SRL?.
L'amministratore deve eseguire un verbale d'assemblea per modificarne la natura dell'atto?
Come si comporterà la SRL nei confronto del beneficiario designato?
Grazie, cordiali saluti
Biondo93
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| 21/08/2009 14:26 |
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La situazione non è ben chiara (...impugnare un atto da lui stesso fatto...). In ogni caso se con la polizza viene lesa la quota di legittima di uno degli eredi in favore di altri eredi l'erede che ha subito il torto può reclamare la legittima.
Se invece con la polizza viene lesa la quota di legittima di tutti gli eredi perché a beneficiare è una pesona non erede allora gli eredi non possono reclamare... |
| 21/08/2009 14:20 |
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Controllare che la polizza non leda la quota (o le quote) di legittima non mi sembra faccia rientrare la prestazione nell'asse ereditario.
L'importante però è che la verifica non sia fatta nel confronto di beneficiari terzi.
Si può parlare di lesione della quota di legittima solo se con la polizza viene avvantaggiato uno o più eredi rispetto agli altri eredi. Se invece beneficiarie della prestazione sono persone non eredi allora non si può parlare di lesione delle quote di legittima e la prestazione va liquidata alle persone indicate in polizza. |
| 07/08/2009 22:27 |
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in una polizza vita vengono designati 3 beneficiari (moglie-figlia e nipote). Alla morte dell'assicurato e' avvenuto il regolare pagamento. Un figlio fa le pratiche di successione ed ora a distanza di due anni assieme ad un altro fratello intende impugnare un atto da lui stesso fatto per reclamare la legittima. Dal'articolo sopra citato non appare se questo tipo di situazione sia pertinente e possa quindi essere violata la volonta' del contraente la polizza. Qualcuno saprebbe darmi dei chiarimenti in merito?
Dean Claudio |
| 12/12/2008 10:38 |
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la nostra compagnia assicurativa Eurizon Vita richiede l'atto notorio indicante gli eredi e la presenza eventuale di un testamento e verifica che non venga violata la quota di legittima a favore dei beneficiari della polizza prima di effettuare la liquidazione. Facendo praticamente rientrare nell'asse successorio l'importo riveniente dalla polizza. Le sembra una procedura corretta. |
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