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 04/02/2008 16:03 Il promotore finanziario e il regime di IVA
Di Luigi Ruggiero
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L’attività svolta dal promotore, si sostanzia in un servizio di intermediazione reso ad un intermediario abilitato (SIM, SGR, Banca, ) verso un corrispettivo denominato provvigione.
Fatta questa breve premessa, possiamo affermare che il regime IVA relativo ad operazioni attive del promotore finanziario può essere sintetizzato nei seguenti punti:
1. in linea generale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 9) del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di intermediazione relative a strumenti finanziari, prodotti assicurativi e servizi d’investimento sono considerate operazioni esenti da IVA. infatti, dispone che sono esenti dall’imposta le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli e strumenti finanziari.
Per le operazioni esenti si è comunque, tenuto ad emettere fattura indicando le provvigioni percepite e che l’operazione effettuata è esente ai sensi dell’art. 10, 1 comma, n. 9) del DPR. n. 633/1972.
2. alcune attività di intermediazione come l’accensione di conti correnti o la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, non beneficiano del regime di esenzione, dando luogo, quindi, ad operazioni imponibili.
3. per alcune operazioni diverse da quella tipica di intermediazione (la destinazione dei beni del promotore finanziario stesso al consumo personale o dei propri familiari e la cessione del portafoglio clienti ad altro promotore finanziario) sono operazioni imponibili soggetta ad Iva ordinaria a norma dell’art. 3 del DPR. n. 633/1972.
In conclusione si può affermare che, non qualsiasi attività svolta dal promotore finanziario rientra nel regime di esenzione Iva, ma solo quelle di mediazione-intermediazione relative ai titoli e agli strumenti indicati al n. 4) dell’art. 10 sopra richiamato.

Per quanto concerne, invece, le operazioni-passive (gli acquisti di beni e servizi per lo svolgimento dell’attività), il regime Iva di detraibilità si caratterizza per due differenti limitazioni:
1. una di carattere oggettivo, che attiene alla particolare natura del bene o servizio acquistato;
Tipologia del bene e percentuale d’indetraibilità
• Autovetture, autoveicoli, aeromobili e motocicli (anche se acquistati in leasing o noleggio). 85% fino al 13.09.2006. Per gli acquisti successivi detraibilità piena
• Spese relative ai beni di cui al punto precedente (manutenzioni, riparazioni, carburanti, lubrificanti, ricambi, pedaggi etc.)
100% fino al 13.09.2006. Per le spese successive detraibilità piena
• Spese di albergo, bar e ristorante ad eccezione di quelle inerenti la partecipazione e congressi 100%
• Acquisti di alimenti e bevande ad eccezione di quelle inerenti la partecipazione e congressi 100%
• Trasporto di persone (biglietti aerei, di treno, mezzi pubblici, etc.) 100%
• Spese di rappresentanza 100%
•Telefoni cellulari (anche se acquistati in leasing o noleggio) e relative spese di gestione (manutenzioni, riparazioni, bollette) 50%

2. L’altro soggettivo in base alla quale quei soggetti che vendono beni o prestano servizi esenti da IVA (che dunque non applicano l’IVA sulle vendite) non possono detrarre l’IVA relativa agli acquisti.
I soggetti che svolgono operazioni esenti si possono trovare in due diverse situazioni:
• compiono soltanto operazioni esenti;
• compiono sia operazioni esenti che operazioni soggette ad imposta.
Nel primo caso il soggetto non può mai detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.
Nel secondo caso il soggetto può detrarre solo una parte dell’IVA pagata sugli acquisti.
Ecco, allora, che entra in gioco il meccanismo del pro-rata che non è altro che il calcolo dell’IVA detraibile cioè del rapporto tra le operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo, ad esempio, supponiamo che il promotore abbia realizzato operazioni rilevanti ai fini Iva per 1000, delle quali 900 sono esenti e 100 imponibili, l’Iva detraibile sugli acquisti sarà data dal rapporto 100/1000,quindi del 10%.
L’impossibilità di detrarre integralmente l’IVA assolta sugli acquisti implica che l’IVA indetraibile diventi parte integrante del costo d’acquisto del bene o del servizio.
Nel caso di soggetti che, come i promotori finanziari, effettuano totalmente ovvero in larga parte operazioni esenti il legislatore ha previsto la possibilità di optare per il regime di cui all’art. 36-bis del DPR. n. 633/1972, comunemente detto il regime di dispensa dagli adempimenti d’imposta. Tale regime alternativo prevede, infatti, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti da Iva effettuate nell’esercizio dell’attività.
La dispensa si riferisce alle sole operazioni esenti, mentre restano inalterati i normali obblighi di fatturazione e registrazione per le altre operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo Iva. Allo stesso modo, anche in caso di operazioni esenti, permane l’obbligo di rilasciare la fattura se questa viene richiesta dal cliente (in tal caso il documento emesso assume rilevanza soltanto per il soggetto che lo richiede) anche se si è dispensati dalla sua registrazione.
L’opzione per il regime della dispensa dagli adempimenti se, da un lato, semplifica notevolmente gli adempimenti connessi all’effettuazione di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, dall’altro, comporta la perdita integrale del diritto alla detrazione.
In sostanza per effetto di tale opzione il contribuente rinuncia al diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, ritenendosi per presunzione assoluta tutti gli acquisti riferibili all’attività in regime di esenzione Iva.

 Luigi Ruggiero
 
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