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Escono Cipro e Malta per l’ingresso nella Ue, esclusa anche la Corea del Sud. Nulla di fatto per il Lussemburgo.
IL DECRETO - Novità per le black list italiane. Con un decreto firmato il 27 luglio, il ministero dell'Economia ha aggiornato le tre liste dei paesi a fiscalità privilegiata: quella relativa alla residenza delle persone fisiche (del 1999), quella valida ai fini della norma Cfc (2001) e quella da utilizzare per il regime di indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese (2002). Cipro, Malta, Corea del Sud saranno fuori dalla black list dei paesi a fiscalità privilegiata. Manca ancora la conferma, ma anche questa notizia pare ormai estremamente probabile, che la prima scadenza degli elenchi nella comunicazione dei rapporti con clienti e fornitori dei paesi in black list (anche con San Marino, dunque) slitti al 31 ottobre.
Il decreto in questione sarebbe stato firmato il 27 luglio ed è un aggiornamento delle black list attualmente in vigore. Il Decreto va ad eliminare dalle liste dei paesi a fiscalità privilegiata i due Paesi europei entrati nel frattempo nell’Unione Europea (Cipro e Malta). Fuori dalla black list, per motivi evidentemente diversi, anche la Corea del Sud.
Ora Cipro e Malta ora vengono assimilati a paesi a fiscalità ordinaria. Tutto ciò comporta che, dall’esercizio fiscale del 2010, non verranno applicate verso di loro, non solo le norme dell’articolo 110 del TUIR, ma anche le norme regolate dagli articoli 2,167 e 168 del TUIR.
Le persone che hanno trasferito la loro residenza in uno di questi Stati non è più valida la residenza fiscale presunta in Italia e invece, per le società controllate o collegate domiciliate in questi paesi non scatterà più la tassazione in capo al socio italiano.
In sostanza, poiché Cipro e Malta a partire dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione Europea il regime di indeducibilità dei costi derivanti da transazioni effettuate a decorrere da tale data tra imprese residenti in Italia e imprese residenti a Cipro o a Malta non trova più applicazione.
Conseguentemente, la black list dei paesi a fiscalità privilegiata cui si rende applicabile il regime di indeducibilità risulta mutato come evidenziato a fine articolo.
Al contrario, si evidenzia che Cipro e Malta continuano ad essere considerati Paesi a fiscalità privilegiata ai fini della disciplina delle “controlled foreign companies” (cd. CFC), di cui dall’art. 167 del TUIR (già art. 127-bis del TUIR), la quale prevede l’imputazione “per trasparenza” alla partecipante residente in Italia dell’utile dell’impresa partecipata estera, ove ne ricorrano i presupposti.
IL REGIME DI INDEDUCIBILITA’- L’art. 110, commi da 10 a 12, del TUIR dispone che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra:
• imprese residenti in Italia e
• imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Unione europea, aventi regimi fiscali privilegiati.
L’articolo 110 del TUIR stabilisce il principio di indeducibilità dei costi, individuando l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma e demandando ad apposito decreto del Ministero delle Finanze l’individuazione degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato (cosiddetta “black list”).
Il successivo comma 11 (cfr. comma 7-ter del “vecchio” art. 76) disciplina le fattispecie esimenti, ossia le situazioni in cui le imprese residenti possono evitare l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7-bis.
Infine, il comma 12 (cfr. 7-quater del “vecchio” art. 76) introduce un opportuno coordinamento tra la disciplina relativa alla indeducibilità dei costi e la normativa sulle c.d. CFC, regolamentata dagli articoli 167 e 168 del TUIR.
Il presupposto oggettivo di applicazione del regime di indeducibilità di cui all’art. 110, comma 10, del TUIR consiste nella circostanza che la transazione da cui derivano le spese e gli altri componenti negativi avvenga con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. La norma in sostanza attribuisce rilevanza alla non appartenenza all’Unione Europea dello Stato estero.
LA BLACK LIST - La black list è strutturate su tre “livelli”:
I° LIVELLO. Riguarda i territori e gli Stati ai quali si applica, sempre e comunque (fatti salvi i casi di disapplicazione di cui al comma 11 dell’art. 110), il regime di indeducibilità;
II° LIVELLO. Riguarda, invece, i territori e gli Stati nei cui confronti si applica il regime di indeducibilità per tutte le tipologie di imprese, ad eccezione dei soggetti specificamente individuati sulla base di criteri ben definiti, quali, ad esempio, l’attività svolta, la percentuale di fatturato realizzato fuori dal territorio dello Stato, ecc.;
III° LIVELLO. Riguarda, infine, quei territori e quegli Stati per i quali il regime di indeducibilità trova applicazione limitatamente ai soggetti ed alle attività specificamente individuati dal provvedimento.
I NUOVI ELENCHI
Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002)
Per tutte le imprese
Alderney (Isole del Canale),Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002)
Per tutte le imprese tranne quelle escluse
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) soppresso
4) Monaco Principato, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori dal Principato.
4bis) Singapore, con esclusione della Banca Centale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Per tutte le imprese indicate e per quelle con trattamenti agevolati analoghi
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle International Business Companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonchè con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle International Companies esercenti l’attività all’estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenya, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9)* (vedi sopra) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
10) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
11) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
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